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Partito Democratico - Emilia-Romagna
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Risoluzione, rinvio applicazione IMU rurale

23 marzo 2012

Pubblicato in: Relazioni e documenti politici

La Risoluzione della Senatrice Maria Teresa Bertuzzi, approvata all'unanimità dalla Commissione Agricoltura del Senato il 21 marzo 2012

premesso che:
la normativa in materia di imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, all'articolo 2, comma 1, lettera a), definisce come fabbricato soggetto all'imposta l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, escludendo pertanto implicitamente dall'imposta stessa i fabbricati per i quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni;

la non esplicita esclusione dall'imposizione ICI dei fabbricati rurali ha creato in passato un contenzioso, che sembrava risolto attraverso la norma di interpretazione autentica recata dal comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge n. 207 del 2008, la quale ha previsto che, ai sensi e per gli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, non si considerano fabbricati le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità, come sopra definiti;

successivamente la Corte di cassazione, con sentenza a sezioni unite n. 18565 del 21 agosto 2009, è intervenuta in materia, affermando che l'esclusione dall'ICI opera solo nel caso in cui il fabbricato rurale sia classificato catastalmente nella categoria A/6, se fabbricato abitativo, o nella categoria D/10, se si tratta di immobile strumentale, stabilendo altresì che l'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che ritenga il fabbricato non soggetto all'imposta in quanto rurale, ovvero dal comune interessato, che dovrà impugnare l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta;

atteso che:
con la recente approvazione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata anticipata, in via sperimentale, l'applicazione dell'imposta municipale propria su tutto il territorio nazionale, che entrerà, successivamente, a regime a decorrere dal 2015;

la base imponibile dell'imposta municipale è costituita, per i terreni agricoli, dal valore ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un nuovo moltiplicatore. Sui terreni agricoli, quindi, l'imposizione sale sensibilmente perché il moltiplicatore passa dall'attuale 75 a 130 (110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola) e perché l'aliquota è fissata al 0,76 per cento contro il precedente 0,4 per cento;

per quanto concerne l'IMU sui fabbricati rurali a destinazione abitativa non ci sono agevolazioni particolari, anche se trattasi di rurale: l'aliquota, nel caso di prima casa, è dello 0,4 per cento e il coefficiente di moltiplicazione è 160;

per i fabbricati rurali ad uso strumentale (capannoni, alloggi agrituristici, locali di degustazione, trasformazione ecc) l'aliquota è fissata allo 0,2 per cento; i comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento e il coefficiente moltiplicatore, per la categoria D/10, è fissato a 60;

le simulazioni su campioni rappresentativi delle aziende agricole presenti su tutto il territorio nazionale dimostrano come l'IMU impatti fortemente sul settore primario, mettendo a rischio il futuro del sistema agroalimentare italiano, quale entità economica di primaria importanza e soggetto a forte vocazione sociale nella tutela e salvaguardia del territorio e paesaggio italiano;

considerato che:
il sottosegretario per l'economia e le finanze, dottor Vieri Ceriani, durante l'audizione del 29 febbraio scorso presso la Commissione agricoltura del Senato, ha sottolineato che le misure di tassazione in questione gravano in modo proporzionato sugli operatori del settore, anche in considerazione dell'eliminazione dell'obbligo di pagamento dell'Irpef sul reddito dominicale;

nonostante ciò, deve notarsi che i fabbricati che insistono sui fondi agricoli sono classificati rurali se servono al fondo in rapporto alla sua estensione e alle sue caratteristiche. I fabbricati, dunque, in considerazione della propria valenza strumentale, catastalmente sono considerati come pertinenza del terreno su cui sono collocati, con la conseguenza che il reddito degli stessi è incluso nel reddito dominicale. Pertanto, l'IMU sui fabbricati rurali si connota quale indebita duplicazione d'imposta;

in vigenza dell'ICI, i fabbricati strumentali ed abitativi aventi i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, non erano assoggettati all'imposta al fine di evitare una doppia imposizione, in quanto la relativa rendita risultava "assorbita" in quella dei terreni su cui insistono. Tale situazione giuridica ha trovato piena evidenza anche nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 50 del 2000, in cui si è precisato che il sistema di valutazione automatica, applicato al reddito dominicale, esprime un valore comprensivo anche dei fabbricati rurali sovrastanti - sempre che tali costruzioni siano strumentalmente funzionali alle necessità del fondo agricolo;

è da ritenersi pertanto assolutamente ingiusta un'imposta che sostanzialmente colpisce anche i beni strumentali in agricoltura. Il Ministero precisa, infatti, nella circolare innanzi richiamata, che la rendita catastale attribuita ai fabbricati rurali assume autonoma rilevanza soltanto nel caso in cui vengano meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità. Un corretto assoggettamento dei fabbricati rurali ad imposta autonoma avrebbe dovuto quindi prevedere una contestuale revisione degli estimi in modo da tener conto - in diminuzione - del valore dei fabbricati ricompreso nel reddito dominicale;

la misura di tassazione in questione, atteso che grava su beni strumentali all'esercizio dell'attività produttiva agricola, accresce in maniera sproporzionata e iniqua i costi di produzione delle imprese agricole, determinando un'inopportuna incidenza cumulativa di tali misure, a seguito anche della rivalutazione catastale;

rilevato che:
il settore agricolo non debba di certo sottrarsi ai propri obblighi e alle proprie responsabilità, fornendo il necessario contributo rispetto alle difficoltà finanziarie del Paese;

tuttavia, le forme di tassazione legate all'IMU sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali non rispondono a canoni di equità e di proporzionalità, risultando altresì avulse da una visione strategica, atteso che le stesse penalizzano, in un momento di forte rallentamento della crescita economica, un settore, quale quello agricolo, che ha invece notevoli potenzialità di sviluppo. Peraltro, attraverso tali strumenti fiscali, vengono penalizzate maggiormente le imprese agricole che hanno effettuato investimenti per strutturarsi e per innovare la produzione;

il nuovo sistema di prelievo proposto dall'IMU non adotta un criterio di razionalità impositiva tale da assicurare quella perequazione, sostenibilità e gradualità che avrebbe evitato una forte concentrazione impositiva sul settore agricolo, e più precisamente sulle piccole e medie imprese;

la carenza di dati disponibili sulla consistenza del patrimonio rurale, con più di un milione di fabbricati rurali presenti legittimamente nel catasto terreni che dovranno essere accatastati nel catasto dei fabbricati, con oneri aggiuntivi a carico degli imprenditori agricoli, e un numero incalcolabile di immobili - soggetti ad IMU - non più utilizzati strumentalmente nell'attività agricola, non consente di avere una quantificazione puntale del gettito IMU e quindi di valutare la reale incidenza sul settore;

le diverse stime relative al presumibile gettito conseguente da tali misure presentano elementi di totale discordanza e pertanto si rende indispensabile un tempestivo approfondimento al fine di poter differenziare in maniera adeguata quei beni immobili, che rivestono una valenza strumentale rispetto alla produzione agricola, dagli altri che non hanno tale connotazione teleologica;

si rende ugualmente necessario, ai fini di una equa e razionale imposizione, distinguere la situazione fiscale degli agricoltori a titolo professionale dai restanti soggetti, meramente proprietari di terreni;

le sperequazioni fin qui evidenziate gravano in maniera rilevante sul settore agricolo, che già ha subito nell'ultimo periodo consistenti penalizzazioni, ascrivibili da un lato alle emergenze climatiche e dall'altro alla situazione di crisi e di volatilità dei prezzi;

impegna il Governo:
ad adottare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle competenze conferite alle Regioni e agli enti locali dalla legislazione vigente, data l'applicazione dell'imposta municipale propria su tutto il territorio nazionale prevista dalla manovra economica di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, iniziative finalizzate a scongiurare conseguenze irrimediabili per il settore agricolo, in particolare volte:

a)      a rimodulare i moltiplicatori per la determinazione dell'IMU sui terreni agricoli, in modo da assicurare una concreta attenzione agli agricoltori professionali, così da evidenziare una netta distinzione tra coloro che usano il terreno per fini produttivi e i meri possessori per cui il terreno esprime una condizione patrimoniale;

b)      a riservare, nell'ambito della summenzionata rimodulazione, una speciale attenzione ai giovani imprenditori agricoli professionali;

c)      a rinviare l'applicazione dell'imposta sul patrimonio rurale strumentale agricolo di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla conclusione della fase di ricognizione, prevista nel corso del 2012, che consentirà di stabilire con puntualità la composizione immobiliare del settore agricolo;

d)     all'esito della ricognizione di cui al punto c), a prevedere l'esclusione dall'IMU dei fabbricati rurali strumentali connessi all'attività agricola.



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