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Partito Democratico - Emilia-Romagna
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Imu agricola. L'interrogazione dei deputati PD

4 dicembre 2014

Pubblicato in: Attualità

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Interrogazioni a risposta in Commissione:
   OLIVERIO e altri

— Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

— Per sapere – premesso che:
   il secondo comma dell'articolo 44 della Costituzione dispone che «la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane»;
   il 15 dicembre 2013 si è tenuto a Roma un seminario dal titolo: «Le aree interne: nuove strategie per la programmazione 2014-2020 della politica di coesione territoriale». Le «aree interne» sono state definite (provvisoriamente) come «quella vasta e maggioritaria parte del territorio nazionale non pianeggiante, fortemente policentrica, con diffuso declino della superficie coltivata e spesso affetta da particolare calo o invecchiamento demografico». In questa definizione ricade buona parte del territorio montano, ma non tutto, mentre vi rientra una parte importante del territorio collinare, più le isole minori;
   la legislazione nazionale sulla montagna in cui si è tradotto il dettato costituzionale si è fondata sulla legge n. 991 del 1952 («Provvedimenti in favore dei territori montani»), successivamente modificata dalla legge ordinaria n. 657 del 30 luglio 1957. Tale normativa aveva previsto che gli stessi provvedimenti in favore delle aree montane, potessero riguardare anche comuni con «analoghe condizioni economico-agrarie». Così il dettato costituzionale veniva interpretato facendo rientrare nel significato di «montagna» tutti i territori in condizioni svantaggiate;
   il tema dei «territori svantaggiati» ha interessato anche i documenti dell'Unione europea. In Europa 2000+ (1995) si introduceva la categoria delle «aree rurali con difficoltà di accesso», corrispondenti a «molte aree collinari e montane, oltre alle isole minori»;
   negli ultimi vent'anni l'Unione europea ha però modificato l'originaria visione in negativo dei territori svantaggiati e ha cominciati a parlare di territori «diversi», che possono essere strategici in una prospettiva di sviluppo sostenibile, grazie alla loro valenza economica, ambientale, energetica e culturale (vedi ad esempio il Libro verde sulla coesione territoriale, 2008). Sono così maturate le premesse dell'attuale politica italiana delle «aree interne». Già il Piano strategico nazionale (PSN) per la programmazione dei Fondi comunitari 2007-2013 prevedeva interventi prioritari di sostegno allo sviluppo per tutte le regioni agrarie ISTAT che ricadono nelle zone altimetriche di montagna e collina;
   l'Unione europea ha ad ogni modo sempre tenuto in debita considerazione gli svantaggi naturali che si ripercuotono sugli agricoltori delle zone montane caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane, allo scopo prevedendo a carico del Fondo europeo per lo sviluppo rurale, la possibilità di erogare determinate indennità compensative. Con tali misure si è voluto sostenere il mantenimento delle aziende agricole in tali aree difficili, anche al fine di ottenere una maggiore tutela del territorio, una conservazione della biodiversità e una tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico;
   l'attuale disegno strategico dell'Unione europea si fonda su una coerente continuità di visione nell'evoluzione delle politiche di riequilibrio territoriale (ora dette di coesione territoriale), mantenendo fermo il principio del sostegno per i soggetti che operano nelle aree montane, in quelle collinari e più in generale nelle «aree interne» quali ambiti territoriali rappresentativi di quei territori che anche al di là delle caratteristiche intrinseche, risultano essere deprivati (lontani dai servizi, spopolati, con poche opportunità di lavoro) rispetto ad aree più prospere;
   per quanto riguarda le imposte patrimoniali, si ricorda che nel rispetto del dettato costituzionale di cui al predetto articolo 44 della Costituzione, in materia di imposta comunale sugli immobili, l'articolo 7, comma 1, lettera h), aveva previsto l'esenzione di tale imposta per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
   tale previsione è stata poi mantenuta operativa anche per quanto riguarda l'imposta municipale unica, inizialmente a norma dell'articolo 4, comma 5-bis del decreto-legge n. 16 del 2012 così come modificato dalla legge di conversione in legge, legge n. 44 del 2012, il quale aveva previsto che «Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni». Successivamente, con l'articolo 22 comma 2 del decreto-legge n. 66 del 2014, il predetto comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 è stato sostituito con la seguente previsione: «5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l'esenzione dall'IMU. Dalle disposizioni di cui al presente comma deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014 (...);
   dato che tale decreto non è stato emanato in tempi utili per il versamento della prima rata dell'IMU a giugno 2014, i contribuenti hanno applicato le norme attualmente in vigore, quindi continuando a fare riferimento all'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, così come previsto dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 3 del 2012, la quale ha chiarito che fino all'emanazione di detto decreto, l'esenzione in questione si rende applicabile per i terreni contenuti nell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, che stabiliva analoga esenzione ai fini ICI. I terreni situati in comuni montani o nelle aree collinari «sfavorite», identificante dall'articolo 15, della legge n. 984/1977 ed elencate ai fini ICI nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, sono stati esentati dall'imposta IMU, nel 2012 e 2013 in quanto continuavano a valere le esenzioni previste dal decreto legislativo n. 504 del 1992. Per tali immobili l'IMU non era dovuta né per il primo né per il secondo semestre 2013, qualunque fosse stata la qualifica del proprietario del fondo (circolare n. 5/DF dell'11 marzo 2013);
   in questi giorni è stata annunciata una presunta bozza del decreto interministeriale di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012 come attualmente vigente, secondo cui sarebbe applicato un criterio di esenzione dell'IMU per i terreni agricoli dei comuni montani basato su tre fasce altimetriche, certificate dall'ISTAT, entro cui gli stessi comuni devono rientrare. In particolare, secondo tale bozza, rimarrebbero tutelati totalmente solo i comuni con un'altitudine superiore ai 600 metri, mentre l'esenzione parziale comprenderebbe i comuni tra i 281 e i 600 metri di altitudine e gli altri, i non montani, dovrebbero pagare un IMU completa su tutti i terreni;
   l'IMU in questione dovrebbe essere versata entro il 16 dicembre 2014;
   stando alle notizie in circolazione, nelle intenzioni del Governo, sarebbero esentati solo 1.578 comuni, altri 2.568 avrebbero un'esenzione parziale, limitata ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali. Negli altri comuni invece, pagherebbero tutti. Ove tale ipotesi fosse accertata, il Governo darebbe però un segnale contraddittorio ed incomprensibile, oltre che nei confronti dell'articolo 44 della Costituzione, anche rispetto ai principi sulla tutela delle aree interne previsti dal diritto europeo oltre che agli obiettivi che lo stesso Governo sta perseguendo con la propria azione politica, soprattutto per quanto riguarda l'equità fiscale, la certezza della quantificazione delle imposte, la lotta al dissesto idrogeologico ed il rafforzamento della coesione sociale;
   inoltre, l'eventuale cambiamento in corso d'opera e alla fine dell'anno delle regole fiscali riguardanti l'agricoltura, per altro in modo retroattivo e contro lo statuto del contribuente, costringerebbe i contribuenti ad una corsa contro il tempo per versare un'imposta mai pagata in precedenza per inconfutabili previsioni normative a carattere fondamentale;
   gli agricoltori, anche in quanto imprese, dovrebbero ad ogni modo poter preparare per tempo le proprie strategie imprenditoriali per fare fronte ai tributi previsti per l'anno di riferimento, mentre nel caso dell'ipotizzata IMU per i terreni montani ciò non sarebbe garantito, con indubbio aggravio sui redditi degli agricoltori e sulla sostenibilità delle imprese agricole che hanno previsto ed effettuato investimenti che a fine anno potrebbero rimanere privi di copertura –:
   quali informazioni possa riferire, per le parti di competenza, in merito alla questione esposta in premessa e ad ogni modo come intenda procedere ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis del decreto-legge n. 16 del 2012, così come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 24 aprile 2014, n. 66 come convertito in con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, affinché il decreto allo scopo previsto sia emanato in tempi adeguati perché i destinatari vi possano fare fronte in maniera certa e commisurata e perché non penalizzi gli agricoltori delle aree interne, di quelle collinari svantaggiate e dei territori che, per condizioni geografiche difficili, sono equivalenti a quelli montani in quanto caratterizzati da svantaggi naturali;
   se non ritenga di dover intraprendere iniziative, anche di natura normativa, volte a prevedere misure alternative rispetto a quelle previste dal predetto comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 nel testo vigente.


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